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D. 04/04/2001 n. 52

Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l’anno 2001

IL CIPE

- Vista la Legge 5 gennaio 1994, n. 36, che detta una nuova disciplina intesa ad assicurare maggiore efficienza nell’ utilizzo delle risorse idriche, in un’ ottica integrata del ciclo dell’ acqua, e visti in particolare gli articoli 13, 14 e 15 di detta Legge;

- Visto l’ art. 12 del Decreto-Legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito dalla Legge 21 ottobre 1994, n. 584, che modifica l’ art. 32, comma 3, della citata Legge n. 36/1994;

-Visto l’ art. 2, comma 3, del Decreto-Legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito dalla Legge 17 maggio 1995, n. 172, che demanda a questo Comitato di fissare – sino all’ elaborazione del metodo normalizzato di cui all’ articolo 13, comma 3, della citata Legge 36/1994 – criteri, parametri e limiti per la determinazione e l’ adeguamento delle tariffe del servizio idrico, con particolare riferimento alle quote di tariffe riferite al servizio di fognatura e di depurazione;

- Vista la Legge 28 dicembre 1995, n. 549, che all’ articolo 3, commi 42-47, reca disposizioni in materia di fissazione della quota di tariffa riferita al servizio di depurazione;

-Visto il Decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, relativo all’ ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, come modificato ed integrato dal Decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 342, recante disposizioni in materia di contabilità, di equilibrio e di dissesto finanziario di detti enti locali;

-Visto l’ art. 6 del Decreto-Legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla Legge 23 maggio 1997, n. 135, che prevede la predisposizione di un piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue urbane, poi adottato con Decreto del Ministro dell’ ambiente in data 29 luglio 1997, previo parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;

-Vista la Legge 8 ottobre 1997, n. 344, recante disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell’ occupazione in campo ambientale, che, tra l’ altro, all’ art. 8 vincola i proventi derivanti dall’ applicazione dell’

art. 14, comma 1, della Legge n. 36/1994 alla realizzazione degli interventi inclusi nel piano straordinario di cui sopra;

- Visto il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che, all’ art. 50, prevede la soppressione degli Uffici provinciali dell’ industria, del commercio ed artigianato (UPICA) ed il trasferimento delle relative competenze alle Camere di commercio, industria ed artigianato a decorrere dal 1° gennaio 1999; trasferimento che, come specificato nella Circolare n. 571697 emanata il 28 dicembre 1998 dal Ministro dell’ Industria, del Commercio e dell’ Artigianato, è poi slittato ad altra data a causa dei ritardi nello stato di attuazione del Decreto legislativo in questione;

-Vista la Legge 23 dicembre 1998, n. 448, che, all’ art. 31, comma 29, configura i corrispettivi dei servizi di fognatura e di depurazione quali quote di tariffa ai sensi del richiamato art. 13 della Legge n. 36/1994 e che fino all’ entrata in vigore del suddetto metodo normalizzato -ferma restando l’ applicazione del metodo stesso per ambiti successivi, non appena definita a cura degli enti locali competenti la relativa tariffa –demanda a questo Comitato di stabilire criteri, parametri e limiti per le determinazioni tariffarie concernenti tutte le tre componenti del servizio idrico;

-Visto il Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, con il quale sono state recepite le direttive 91/271/CEE e 91/676/CEE, concernenti – rispettivamente – il trattamento delle acque reflue urbane e la protezione delle acque dall’ inquinamento provocato da nitrati, e visto altresì il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, con il quale sono state apportate modifiche a detto Decreto;

- Visto il Documento di programmazione economico-finanziaria 2001-2004 che, tra l’ altro, pone l’ obiettivo di realizzare nel periodo 2002-2004 investimenti in infrastrutture di interesse pubblico con ricorso al capitale privato mediante procedure di “project financing”;

- Vista la Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001), e visti in particolare:

-l’ art. 57, che – al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dal suddetto documento programmatico – dispone che le Amministrazioni statali, in fase di pianificazione ed attuazione dei programmi di spesa per la realizzazione d’ infrastrutture, acquisiscano le valutazioni dell’ Unità tecnica -Finanza di progetto di cui alla Legge 17 maggio 1999, n. 144, secondo modalità e criteri che questo Comitato è chiamato a definire sentita la Conferenza unificata di cui all’ art. 8 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, prevedendo altresì che leAmministrazioni locali e regio- nali possano ricorrere alle valutazioni di detta Unità secondo le modalità così stabilite;

- l’ art. 141, comma 4, che, in adempimento agli obblighi comunitari in materia di fognatura, collettamento e depurazione di cui agli articoli 27, 31 e 32 del citato D.Lgs. n. 152/1999, demanda alle Autorità d’ ambito, ovvero se queste non siano ancora operative, alle Province, la predisposizione, entro 90 giorni, e l’ attuazione di un programma di interventi urgenti a stralcio e con gli stessi effetti di quello indicato dall’ art. 11, comma 3, della Legge n. 36/1994, prevedendo altresì, in caso di inerzia delle predette Autorità e Province, l’ esercizio dei poteri sostitutivi da parte dei Presidenti delle Giunte regionali, su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri;

- l’ art. 144, comma 17, che reca limiti d'impegno, a decorrere dal 2002, per la realizzazione di un programma finalizzato all’ avvio del servizio idrico integrato di cui alla più volte menzionata Legge n. 36/1994, con specifico riferimento all’ ottimizzazione dell’ uso idropotabile di invasi artificiali e di reti, e che in particolare si richiama ai progetti inclusi nel programma e relativo piano finanziario previsti all’ art. 11 della stessa Legge n. 36/1994, approvati dal soggetto d’ ambito e per i quali il gestore s’ impegni ad anticipare almeno il 30% dell’ investimento necessario;

- Viste le delibere con le quali questo Comitato ha formulato, in via transitoria e con riferimento alle singole annualità, direttive per la determinazione delle tariffe dei servizi acquedottistico, di fognatura e – a far data dal 1999 – di depurazione e viste in particolare: la delibera in data 18 dicembre 1997 (G.U. n. 28/1998), con la quale sono state - tra l’ altro - dettate le disposizioni procedurali per il calcolo delle tariffe e delle verifiche relative, la delibera in data 19 febbraio 1999, n. 8 (G.U. n. 96/1999), con la quale sono state dettate direttive per la determinazione delle tariffe del servizio acquedottistico, di fognatura e di depurazione per l’ anno 1999 e la cui validità è stata confermata sino al 30 giugno 2000, nella seduta del 15 febbraio stesso anno, la delibera in data 22 giugno 2000, n. 62 (G.U. n.192/2000), con la quale sono state analogamente dettate direttive per il periodo 1° luglio 2000 - 30 giugno 2001;

- Vista la propria delibera in data 24 aprile 1996 (G.U. n. 118/1996), come integrata con delibera in data 17 marzo 2000, n. 30 (G.U. n. 104/2000), concernente la definizione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità;

-Vista la propria delibera in data 8 maggio 1996 (G.U. n. 138/1996), relativa all’ istituzione del Nucleo di consulenza per l’ attuazione di dette linee guida (NARS), e vista la delibera in data 9 luglio 1998 (G.U. n. 199/1998) con la quale questo Comitato, ai sensi dell’ art. 1 del Decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, ha proceduto all’ aggiornamento del proprio regolamento interno, confermando il NARS quale proprio organo consultivo in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità;

-Vista la propria delibera in data 8 marzo 2001, n. 23 (G.U. n. 71/2001), con la quale questo Comitato ha dettato gli indirizzi per l’ utilizzo delle risorse da destinare ai programmi stralcio di cui all’ art. 41, comma 141, della Legge n. 388/2000, condizionando l’ eventuale adozione di incrementi tariffari al rilascio di un’ attestazione, da parte dell’ ATO o della Provincia competente, sui proventi delle tariffe di depurazione ex art. 3, cc. 42-47, della Legge finanziaria n. 549/1995 accantonati per investimenti e sui proventi delle tariffe di fognatura accantonati per il completamento dei relativi impianti;

-Viste le indicazioni in materia di politica tariffaria contenute nella relazione previsionale e programmatica per il 2001;

- Viste le raccomandazioni formulate dal NARS nella seduta del 30 marzo 2001;

- Preso atto che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1996 (supplemento ordinario alla G.U. n. 47/1996) sono state adottate le determinazioni previste dall’ art. 4, comma 1, della citata Legge n. 36/1994;

- Preso atto che con Decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 1° agosto 1996 (G.U. n. 243/1996), è stato approvato il metodo normalizzato previsto dall’ art. 13 della Legge n. 36/1994;

- Preso atto che con Decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 8 gennaio 1997, n. 99 (G.U. n. 90/1997), è stato emanato il regolamento sui criteri e metodi per la valutazione delle perdite degli acquedotti e delle fognature e che con Circolare 24 febbraio 1998, n. 105/UPP (G.U. n. 52/1998), sono state formulate note esplicative;

-Preso atto che con parere formulato nell’ adunanza dell’ 8 aprile 1997 il Consiglio di Stato si è espresso per l’ applicabilità delle direttive di questo Comitato anche alla fattispecie della cessione d'acqua a subdistributori;

- Considerato che il NARS ha rilevato come la regolazione tariffaria del settore, impostata negli ultimi anni, abbia consentito un graduale riequilibrio del prezzo relativo del servizio idrico nelle sue tre componenti e l’ avvio della realizzazione di un programma d’ investimenti in modo da procedere ad un primo recupero del gap infrastrutturale del nostro Paese, incentivando nel contempo l’ entrata a regime della nuova normativa prevista dalla Legge n. 36/1994;

- Considerato che il NARS ha quindi proposto di mantenere una sostanziale continuità in tale politica di regolazione, limitando le innovazioni a quanto necessario per tener conto delle evoluzioni in corso nel settore anche a seguito dell’ attivazione di programmi d'investimento basati sulla finanza di progetto, per imprimere agli investimenti sul trattamento delle acque reflue la spinta di accelerazione presupposta dalla finanziaria 2001 e per offrire un segnale sulla necessità della revisione delle tariffe di fognatura e di depurazione relative alle utenze industriali, nonché per avviare, in linea con le indicazioni fornite da questo Comitato nella delibera n. 62/2000, il percorso del superamento del minimo impegnato nel settore acquedottistico;

-Considerato che il NARS, anche in considerazione delle novità come sopra proposte per la manovra 2001, ha rappresentato l’ opportunità di semplificare, nella fase di prima attuazione, i problemi di controllo da parte delle Camere di commercio, industria e artigianato circa la corretta applicazione delle direttive di questo Comitato ed ha quindi raccomandato di stabilire per tutti e tre i servizi, relativamente all’ anno 2001, una X di price-cap (tasso di crescita obiettivo produttività) pari all’ 1,7%;

- Considerato che il NARS ha altresì ritenuto opportuno proporre, per l’ anno 2001, la sospensione del percorso d'avvicinamento alla copertura dei costi, sottolineando come il riferimento ai costi 1998 risulti attualmente inadeguato sia perché negli ultimi anni sono intervenute trasformazioni nella natura giuridica delle gestioni sia perché lo squilibrio maggiore tra tariffe e costi esiste nei servizi di fognatura e depurazione per i quali non sono ancora disponibili i dati relativi ai costi del servizio, ed ha evidenziato al riguardo che è ormai in corso di costituzione l’ Osservatorio sui servizi idrici, cui compete effettuare rilevazioni ed analisi suscettibili di chiarire meglio la struttura dei costi nelle diverse realtà del Paese, e rilevato che un’ adeguata valutazione dei costi efficienti, anche tramite forme di concorrenza comparativa, potrà essere effettuata solo dalle Autorità d’ ambito, anch’ esse ormai in fase di avanzata costituzione;

 

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